Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GAM
Gioco e Animazione in Movimento

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica GAM Gioco e Animazione in Movimento. L’associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli art. 36 e ss. del Codice Civile, nonché dall’art. 90 della Legge 289/2002 denominata “ Associazione S. D. GAM Gioco e Animazione in Movimento”.

Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Asti, Corso Alba n°28. La sede legale potrà essere successivamente trasferita in ottemperanza alla semplice deliberazione assembleare. Per una maggiore funzionalità l’associazione potrà dotarsi di sedi secondarie decentrate sul territorio nazionale.
La durata dell’associazione è illimitata.

TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 3 – Scopo

L’Associazione non ha fine di lucro, e, quindi, i proventi delle attività esercitate non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
L’Associazione è apolitica, apartitica e intende uniformarsi nello svolgimento delle proprie attività ai principi di democraticità e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali ed ha per scopo:
Rappresentare le istanze e le progettualità di chi opera sul territorio con progetti ludici, pedagogici e socioculturali, fondati sull’affermazione del diritto al gioco e sulla promozione dei diritti universali delle fanciulle e dei fanciulli, dei diritti universali degli individui in genere, attraverso l’azione di mezzi mobili attrezzati e offrendo ai soci servizi idonei ed efficienti.
L’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, formative, culturali e artistiche compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, socio-culturale e folkloristiche allo scopo di divulgare la conoscenza dello sport in genere e dell’azione ludica-educativa, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive e servizi per i propri associati dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette attività s’impegnano, comunque, fin d’ora a rispettare e a far rispettare le norme previste dal presente statuto e dei relativi regolamenti.
L’Associazione, ai fini statutari, potrà dare vita anche a iniziative specifiche come laboratori, stage, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, per creare momenti sociali di ritrovo e aggregazione.
Inoltre, l’Associazione può aderire a confederazioni, enti, altre associazioni e organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L’Associazione potrà partecipare a manifestazioni del settore e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.
A fini organizzativi, l’Associazione potrà acquistare a titolo di proprietà, locazione o comandato, strutture o attrezzature idonee per il miglio conseguimento possibile dei propri scopi associativi.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non tassativa, la Società potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:
– istituire e gestire servizi, corsi di avviamento e di specializzazione nella attività sportiva, ludica-didattica e artistica-espressiva.
– promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
– predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un’opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio e alla pratica del benessere sociale.
– provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento, attrezzatura sportiva e altro materiale di interesse alle iniziative proposte;
– gestire centri di ristorazione posti all’interno delle strutture ove l’associazione svolge le proprie attività o le proprie manifestazioni;
– promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l’apposizione degli stessi su articoli e attrezzature sportive, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all’interno delle strutture in cui opera;
– realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;
– svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
– stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
– svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che sia ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle a essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.
Le spese del presente Atto, sua registrazione, annessi e dipendenti sono a carico dell’Associazione.

TITOLO III – Associati

Art. 4. Associati
Possono essere associati dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:
– di voler partecipare alla vita associativa;
– di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’Associazione;
– di rispettare lo statuto e dei regolamenti stabiliti.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni associato ha un voto.
Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato.
Tutti gli associati sono vincolati all’Associazione per la durata di un anno sociale.
La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
Le quote associative non sono trasmissibili.
L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno.
La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
b) per morosità, qualora l’associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall’invito rivolti dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata;
c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
– inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
– inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
– azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione;
– condotta contraria alle attività dell’Associazione;
– quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La radiazione è deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata all’associato. Contro tale delibera è ammesso ricorso all’assemblea e la decisione è inappellabile.
Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote associative arretrate.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto:
– di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
– di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
– di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
– di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione degli associati;
– di frequentare i locali dell’associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall’apposito regolamento interno;
– di usufruire dei servizi aggiuntivi in base al versamento delle quote suppletive, così come stabilito dal Consiglio direttivo;
– di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli associati sono obbligati:
– a osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– a pagare la quota associativa;
– a svolgere le attività preventivamente concordate;
– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione;
– a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;
– a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 6. Emblema
L’emblema dell’Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell’associazione. L’Associazione si riserva di studiare o stilizzare altri emblemi e inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti e quant’altro.

Art. 7. Quote associative e contributi
Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive e/o aggiuntive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive e/o aggiuntive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum. Le quote ordinarie, stabilite annualmente, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’associato. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’associazione, ha l’obbligo di versare le quote ordinarie stabilite per tutta la durata dell’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

TITOLO IV – Organi dell’Associazione

Art. 8. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione.
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Collegio dei Revisori qualora nominato dall’assemblea o richiesto da norme di legge.

Art. 9. Assemblea degli associati
L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.
Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.
La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.
L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci e su quant’altro deferito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
L’assemblea straordinaria delibera:
– sulle richieste di modifica dello statuto;
– sullo scioglimento dell’associazione;
– sulla nomina del liquidatore;
– sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione.

Art. 10. Consiglio direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, nominati dall’Assemblea, al quale spetta di deliberare in merito al loro rimborso spese. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto economico-finanziario e la relazione tecnica illustrativa, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente effettivo dell’organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.
L’avviso di convocazione deve essere spedito, con lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro effettivo dell’organo di controllo, o inviato tramite fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’organo di controllo.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.
I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Al Consiglio sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione e all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci.
Compete al Consiglio:
– la predisposizione del regolamento interno dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
– la predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea;
– l’elezione del Presidente;
– la formalizzazione delle proposte per la gestione dell’Associazione;
– l’elaborazione del rendiconto economico finanziario e della relazione tecnica illustrativa;
– la determinazione della quota annuale associativa;
– la determinazione delle quote aggiuntive straordinarie e suppletive;
– l’accoglimento o meno delle domande degli aspiranti aderenti;
– la decisione in merito al venire meno della qualifica di aderente.
Il Consiglio ha, inoltre, facoltà, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, di: procedere ad acquisti, permute e alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazione presso banche e istituti di credito e ogni altro ente pubblico o privato; stipulare e utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente ipoteche e trascrizioni.
Nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all’interno del Consiglio, al quale, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spetta la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 11. Presidente
Il Presidente è eletto con votazione segreta e a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica tre anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente all’interno del Consiglio direttivo.
In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
Il Presidente rappresenta l’associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo; presenta all’Assemblea degli associati il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 12. Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei conti, qualora sia nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche fra i non soci. 
Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. 
Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.  I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.
TITOLO V – Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 13 Risorse Economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative ordinarie;
b) quote associative supplementari o straordinarie;
c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
d) erogazioni liberali e oblazioni;
e) contributi di enti pubblici e privati;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
i) entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
j) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione;
k) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
l) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14. Rendiconto economico finanziario
Gli esercizi sociali dell’Associazione si aprono il 01 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico finanziario e della relazione tecnica illustrativa.

Art. 15. Divieto di distribuzione di utili
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16. In trasmissibilità della quota o contributo associativo
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 17 Revisione Statuto
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 18 Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 Disposizioni finali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

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